Circolare n. 9 / 2021 Cento, 21/12/2021
Fatture fine anno, operazioni con estero, operazioni degli esportatori abituali e lettere d’intento, detrazioni per ristrutturazioni edilizie – obbligo visto di conformità, forfettari, prescrizione delle verifiche fiscali.
FATTURE FINE ANNO
Ricordiamo che dall’entrata in vigore della fatturazione elettronica, sono cambiate le regole di registrazione delle fatture a fine anno.
Pertanto, come già lo scorso anno, rileva la data di ricezione della fattura tramite SDI.
- Fatture ricevute e registrate in dicembre 2021: rientrano nella liquidazione IVA di dicembre 2021;
- Fatture ricevute in gennaio 2022 (datate 2021): saranno registrate nel mese di gennaio 2022 e confluiranno nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2022;
- Fatture ricevute in dicembre 2021 non registrate a dicembre 2021 (fatture dimenticate):
– Se registrate entro il 30/4/2022 è possibile detrarre l’IVA nella dichiarazione IVA annuale;
– Oltre a tale data l’IVA non è più detraibile salvo presentazione della dichiarazione IVA annuale integrativa.
Per i contribuenti in contabilità ordinaria, sarà necessario poi rilevare la corretta competenza con il conto
fatture da ricevere.
Molto più pesanti le conseguenze per le contabilità semplificate: gli acquisti non pervenuti nel 2021, NON potranno essere dedotti nel 2021, facendo così salire il reddito.
Invitiamo pertanto a sollecitare i fornitori affinché emettano e mandino le fatture allo SDI in anticipo rispetto alla fine dell’anno: ovvio che una fattura inviata allo SDI il 31dicembre potrebbe non pervenire entro l’anno!
Ovviamente invitiamo anche Voi ad usare la medesima cortesia ai vostri clienti.
OPERAZIONI CON ESTERO
Le fatture emesse a clienti esteri (UE o extra UE), dovranno essere obbligatoriamente elettroniche ed inviate allo SDI negli stessi termini previste per quelle inviate a clienti italiani. Nel campo codice destinatario dovrà essere indicato “XXXXXXX”. Segnaliamo che le suddette fatture non verranno trasmesse dall’Agenzia ai clienti esteri tramite lo SDI, pertanto è necessario inviare anche una copia cartacea.
Anche le fatture ricevute da fornitori esteri (UE o extra UE) dovranno essere necessariamente trasmesse all’Agenzia delle Entrate tramite lo S.D.I. attraverso la creazione di una fattura integrata/autofattura in formato elettronico xml, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera.
Nota importante: è evidente che questo secondo caso comporterà un aggravio non lieve di lavoro. Il nostro studio addebiterà euro 10,00 per ogni fattura integrata. E’ evidente che questo rende assolutamente non convenienti i piccoli acquisti via internet (nel caso potrete considerarli acquisti privati e non trasmetterli al nostro studio).
La decorrenza dell’obbligo è il 1 luglio 2022, ma è possibile adottare la novità dal 1 gennaio 2022: da quando viene adottato il nuovo sistema non sarà più necessario l’esterometro. Consigliamo quindi l’adozione dal 1 gennaio 2022.
La fattura elettronica nel campo <Tipo Documento> deve contenere:
- il codice TD17 in caso di acquisto di servizi dall’estero (soggetti UE, Extra-Ue, San Marino)
- il codice TD18 in caso di acquisto di beni intra-UE;
- il codice TD19 in caso di acquisto di beni già presenti in Italia provenienti da soggetti UE, extra UE, San Marino.
Gli unici documenti esclusi dai nuovi obblighi sono gli acquisti documentati da bolla doganale.
Per i clienti che utilizzano un proprio software, consigliamo di contattare il proprio fornitore per gestire tali nuove procedure.
OPERAZIONI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI E LETTERE D’INTENTO
Dal 1 gennaio 2022 le dichiarazioni di intento (che, come noto, vanno inviate all’Agenzia delle Entrate) saranno sottoposte a specifiche procedure di controllo. In caso di esito irregolare l’Agenzia delle Entrate invia, via PEC, una comunicazione di invalidazione sia al soggetto emittente che al fornitore destinatario della dichiarazione di intento. Quest’ultimo, dal ricevimento della PEC, dovrà emettere le fatture con Iva.
Ricordiamo che chi riceve le dichiarazioni di intento deve riportare:
- nel campo Natura” il codice N 3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”,
- nel campo “Altri Dati Gestionali”:
- la dicitura “LETTERA DI. INTENTO”
- il protocollo di ricezione della lettera d’intento e il suo progressivo
- la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – OBBLIGO VISTO DI CONFORMITÀ
A decorrere dallo scorso 12 novembre l’obbligo di apporre il visto di conformità rilasciato da un commercialista e l’asseverazione della congruità delle spese da parte di tecnici abilitati (precedentemente previsto solo per i lavori che usufruivano del bonus 110%) è esteso a tutti gli interventi edilizi (ristrutturazioni, risparmio energetico, sismabonus, bonus facciate) se il beneficiario non intenda dedurli nella propria dichiarazione e decida di esercitare le opzioni dello sconto in fattura o cessione del credito.
FORFETTARI
Si è molto parlato di modifiche per i contribuenti in regime forfettario.
Al momento non vi è nulla di certo per quanto riguarda aliquote ed estensioni.
In ogni caso il temuto obbligo della fatturazione elettronica è rinviato a data da destinarsi.
PRESCRIZIONE DELLE VERIFICHE FISCALI
Anni non più verificabili dal fisco nel 2022:
– fino al 2016 incluso.
I termini di prescrizione sono raddoppiati nei seguenti casi:
– quando viene accertata una violazione fiscale che costituisce reato ai sensi del D.lgs 74/2000
– quando viene scoperto il possesso di attività finanziarie all’estero non dichiarate
Ai fini civilistici la documentazione va conservata per dieci anni.
Per queste ragioni consigliamo di tenere la documentazione contabile e fiscale dall’anno 2012 in poi.
Ricordiamo inoltre che la documentazione relativa ai rapporti con i dipendenti ed ai versamenti Inps, anche dei titolari, va conservata sempre.
Nel ringraziare per l’attenzione, salutiamo cordialmente.
Giulio Tassinari