Circolare 2021-3 superbonus 110%

Circolare n. 3 / 2021 Cento, 25/01/2021 

SUPERBONUS 110% e FINANZIARIA 2021 

DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 77/2020, art. 119 – 121 

Legge n. 178 del 30/12/2020 

PROROGHE 

Superbonus 110% prorogato alle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022,  per i condomini che hanno raggiunto il 60% dell’avanzamento lavori al 30 giugno 2022). E’ detraibile in 5 quote annuali, che scendono a 4 per le spese sostenute nel 2022

Sono inoltre state prorogate a tutto il 2021 le precedenti agevolazioni. In sintesi: – ristrutturazioni, bonus 50% in 10 anni, massimale 96.000 euro (insieme con sismabonus) – risparmio energetico, bonus 65% (o 50%) in 10 anni,  

– mobili ed elettrodomestici, bonus 50% in 10 anni (purché abbinato a ristrutturazione iniziata dopo il  01/01/2020), massimale elevato a 16.000 euro 

– antisismica, bonus 75-85% in 5 anni, massimale 96.000 euro (insieme con ristrutturazioni) – facciate, bonus 90% in 10 anni, no limiti di spesa 

– giardini, bonus 36% in 10 anni, massimale 5.000 euro 

E’ stato introdotto un bonus idrico fino a euro 1.000 per la sostituzione di rubinetteria. Novità! Per i Comuni terremotati, fra i quali i seguenti Comuni emiliani:  

Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore,  Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve  di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San  Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. 

in caso di ricostruzione NON finanziata dalla Regione, i massimali sismabonus e ecobonus sono aumentati del 50%, (esempio: il Sismabonus diventa 144.000 euro). 

ECOBONUS 110% 

AE individua due tipologie di lavori (definiti trainanti): 

– isolamento termico di tetto e/o pareti (cappotto) per almeno il 25% della superfice esterna – sostituzione impianto di riscaldamento/raffreddamento 

Altri interventi (trainati) che consentano risparmi energetici, come fotovoltaico, accumulatori e colonnine di  ricarica per le auto elettriche, godono del 110% solo se eseguiti contestualmente ad un intervento trainante. L’intervento complessivo deve far raggiungere almeno due classi energetiche superiori e utilizzare  materiali che rispettano i criteri ambientali. 

Novità: tra gli interventi trainati è stata inserita anche l’eliminazione delle barriere architettoniche (purché nell’immobile risieda almeno una persona con più di 65 anni o un portatore di handicap). Per gli immobili vincolati il superbonus può spettare anche in assenza di interventi trainanti. 

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati: 

  1. a) dai condomini  
  2. b) dalle persone fisiche su massimo 2 unità immobiliari (inclusa abitazione principale) d) Onlus, Enti volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive. 

CONDOMINI 

Delibere condominiali – maggioranza dei presenti e 33,34% dei millesimi 

Condomini con negozi e uffici: ne potranno godere anche società e imprese, alle seguenti condizioni. Se superficie unità abitative > 50% superbonus spese condominiali PER TUTTI 

se superficie unità abitative < 50% superbonus spese condominiali SOLO UNITA’ ABITATIVE

Ciascun contribuente può godere delle detrazioni sulle parti comuni di tutti i condomini in cui possiede immobili (non vale il limite delle 2 unità immobiliari). 

Il limite delle 2 unità immobiliari vale invece per gli eventuali interventi trainati sui singoli appartamenti. 

QUANDO 

Vale la situazione al momento dell’ottenimento del titolo edilizio

E’ quindi possibile ottenere i benefici per immobili acquistati o oggetto di divisioni, permute, etc, anche  dopo l’entrata in vigore della legge. 

Un tecnico abilitato (perito, geometra, ingegnere, architetto) deve asseverare il rispetto dei requisiti (attestato  di prestazione energetica APE) prima e dopo l’intervento e la congruità delle spese sostenute.  Attestazione/Asseverazione trasmessa in via telematica all’ENEA

L’APE non è più necessaria per gli immobili collabenti, qualora vengano abbattuti e ricostruiti. 

CHI  

tutti: proprietari, nudi proprietari, locatari, comodatari, etc 

famigliari conviventi – solo per l’immobile in cui convivono. 

RESIDENTI ESTERI– Sì, se proprietari. Non è necessario aver presentato la dichiarazione dei redditi. 

SISMABONUS 110%. 

L’intervento deve portare ad una riduzione del rischio sismico di almeno 1 classe sismica. La riduzione del rischio sismico va asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale,  direzione lavori e collaudo statico, con attestazione della congruità delle spese sostenute. Att ! Se il titolo edilizio prevede la ricostruzione con ampliamento, non si ha diritto ad alcun bonus. Particolarità: nel caso il contribuente scelga di: 

-cedere il credito ad una impresa di assicurazione; 

-stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi,  

la detrazione IRPEF sulla polizza passa dal 19% al 90%. 

MASSIMALI DI SPESA 

I massimali di spesa sono piuttosto articolati, e sono facilmente leggibili nella Guida AE (pag. 22-24). Oltre agli interventi agevolati al 110%, posso effettuare anche altri interventi che godono di agevolazioni  50%, 65%, etc. 

Att ! In questi casi nel conteggiare il massimale per queste seconde agevolazioni, devo tener conto di quanto  già utilizzato con il 110%. 

Esempio: Il massimale Sismabonus di Euro 96.000 include anche le ristrutturazioni ordinarie. In altre parole, se faccio un intervento antisismico per Euro 80.000 (sul quale ho diritto al 110%), ho diritto  anche alla detrazione 50% sugli altri interventi di ristrutturazione, ma soltanto su euro 16.000. Uso promiscuo casa – ufficio: tutti i bonus spettano per la metà. 

Abusi edilizi: devono essere sanati prima dell’inizio lavori (in taluni casi è sufficiente l’avvio della pratica) 

TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO DI IMPOSTA – art 121 

Posso cedere il credito di imposta: 

– al fornitore degli interventi: sconto in fattura pari al 100% – il fornitore recupera il 110%  – a una impresa di assicurazione, a una banca o a una finanziaria 

– a società, aziende, professionisti, privati  

In caso di NON spettanza, AE recupera sul proprietario dell’immobile (sul cedente), non sul  cessionario (banca, etc.). 

La cessione del credito è ammessa anche per gli interventi che godono del 50%, 65%, 90% in 10 anni, con le  stesse modalità, per le spese sostenute dal 01/01/2020. 

Il credito può essere ceduto (anche soltanto in parte), con comunicazione ad AE, a partire da 5 giorni dopo la  fine lavori e fino al 16 marzo dell’anno successivo 

L’utilizzo del credito da parte del cessionario può iniziare soltanto nell’anno successivo a quello di  pagamento delle fatture da parte del cedente, e comunque 10 giorni dopo la comunicazione ad AE, con  accettazione nel cassetto fiscale. 

I cessionari recuperano il credito d’imposta in 5 o 10 anni, con facoltà di cedere a loro volta il credito ad altri  soggetti (tipico il caso dell’impresa che fa lo sconto in fattura, poi cede il credito a una banca). 

Il credito di imposta acquisito va utilizzato in compensazione nel mod. F24, ma non può essere chiesto a  rimborso, né riportato all’anno successivo

E’ quindi di fatto raramente utilizzabile la cessione del credito a lavoratori dipendenti, anche con reddito  molto elevato, in quanto tendenzialmente si trovano in situazione di credito, quindi impossibilitati a  compensare. 

VISTO DI CONFORMITÀ 

Per cedere il credito è necessario, oltre alle attestazioni tecniche di cui sopra, anche il visto di conformità di  un commercialista (o un CAF), attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Tutte le spese sostenute per gli oneri urbanistici, le attestazioni/asseverazioni, nonché per il visto di  conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%. 

Non rientrano invece gli eventuali compensi straordinari all’amministratore di condominio. Si può ripartire l’intervento, e quindi il credito da cedere, in uno o due stati di avanzamento (30% e 60%)  più il saldo, ogni stato di avanzamento dovrà avere tutte le certificazioni: tecnica e contabile.  

TARIFFE DEL NOSTRO STUDIO 

Studio della situazione e decisioni relative, inclusi conteggi per dichiarazione: 

– Euro 60,00/ora, con un minimo di Euro 100,00 

Per quanto riguarda il visto di conformità per cessione del credito, considerati gli appesantimenti intervenuti,  la fondazione dei commercialisti ha aggiornato la tariffa: 

– 1% del credito di imposta certificato, con un minimo di Euro 300,00 per ogni certificazione. La spesa per il visto, come per le certificazioni tecniche, rientra tra quelle ammesse a godere del bonus  110%. 

RIFERIMENTI UTILI 

La presente circolare è soltanto una sintesi degli argomenti di più comune interesse, semplificata a rischio di imprecisione, come è nostra abitudine. La novità e la vastità dell’argomento è tale che tuttora non ci sono  risposte certe a tutte le domande. Segnaliamo la recente messa in linea del sito ufficiale http://www.governo.it/it/superbonus 

che dovrebbe raggruppare e sintetizzare i numerosi interventi e chiarimenti già forniti in più sedi e sul quale  è anche possibile porre domande scritte. 

Nel ringraziare per l’attenzione, salutiamo cordialmente. 

Giulio Tassinari